Articolo 1. DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE
- E’ costituita l’Unione Stampa Filatelica Italiana – Usfi – qui di seguito indicata anche come Unione, con sede presso il Presidente. L’Usfi ha durata illimitata, è libera, indipendente e non ha fini politici, confessionali o di lucro.
Articolo 2. SCOPI.
2. L’Usfi si propone, esclusa ogni e qualsiasi finalità lucrativa, di:
- riunire in un solo organismo quanti si occupano di stampa filatelica in Italia;
- favorire lo sviluppo dell’informazione filatelica italiana, e particolarmente delle rubriche dedicate alla filatelia, qualunque possa essere il mezzo di diffusione: stampa quotidiana e periodica, reti radiofoniche e televisive, mezzi telematici;
- facilitare la collaborazione fra i Soci e lo scambio di informazioni, studi, articoli, monografie;
- intrattenere rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali;
- promuovere convegni e mostre attinenti alla informazione filatelica;
- partecipare ufficialmente alle manifestazioni filateliche nazionali e internazionali con propri rappresentanti;
- favorire i Soci nella ricerca di notizie storiche e documentali;
- costituire una biblioteca sociale a disposizione degli associati;
- promuovere conferenze e incontri di studio sulla filatelia;
- promuovere, favorire e premiare studi filatelici anche attraverso concorsi a premi.
Articolo 3. SOCI ORDINARI.
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Usfi:
- i giornalisti regolarmente iscritti negli elenchi dell’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti quali professionisti e pubblicisti – di cui alle vigenti nome di legge – i quali si dedicano in modo continuativo e rilevante all’informazione filatelica;
- gli iscritti all’Elenco speciale annesso all’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti come direttori responsabili di testate a carattere filatelico; la loro appartenenza alla Usfi decade automaticamente con la cessazione dell’appartenenza all’elenco speciale;
- i collaboratori non occasionali per l’informazione filatelica di riviste specializzate, di reti radiofoniche e televisive, di giornali e notiziari telematici o di altre pubblicazioni quotidiane o periodiche, quando non iscritti nell’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti;
- coloro che trattano non occasionalmente di problematiche filateliche e di storia postale con articoli, studi saggi ed opere monografiche di riconosciuto rilievo, realizzazione di “file audio” o “dvd” e di servizi radiofonici e televisivi.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
- per i giornalisti iscritti negli elenchi dell’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti della specificazione dell’elenco di appartenenza – professionisti e pubblicisti – indicando il numero della tessera di iscrizione, nonché da una o più dichiarazioni dei direttori responsabili delle testate attestanti che svolgono attività filatelica da almeno un anno;
- per gli iscritti nell’Elenco speciale annesso all’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti come direttori responsabili di testate a carattere filatelico da un certificato comprovante l’iscrizione;
- per tutti gli altri da una o più dichiarazioni dei direttori responsabili delle testate nelle quali svolgono attività di carattere filatelico da almeno un anno, accompagnate da ampia documentazione – copia di articoli, saggi, monografie, cassette con la registrazione di servizi radiofonici o televisivi – regolarmente firmata dal richiedente.
3. Gli iscritti hanno diritto alla libertà d’informazione e di critica, con le limitazioni di legge e con l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti; hanno il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, di rettificare quelle risultanti inesatte e di riparare a eventuali errori.
4. Si perde la qualifica di Socio:
- per dimissioni spontanee, che debbono essere comunicate per iscritto a mezzo lettera raccomandata al Consiglio direttivo dell’USFI e producono effetto dalla data di ratifica;
- per morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per perdita del godimento di diritti civili da qualunque titolo derivata;
- per cessazione dell’attività giornalistica a carattere filatelico avvenuta da almeno due anni, fatta eccezione per coloro che abbiano fatto parte dell’Usfi per un periodo non inferiore a quindici anni;
- per radiazione; la radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, previa formale contestazione al Socio dei motivi che la determinano;
- per decesso del socio.
5. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa determinata, il Socio ed i suoi eredi non potranno pretendere alcuna restituzione delle quote pagate e vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 4. SOCI ONORARI.
- Il Presidente, previo consenso della maggioranza del Consiglio direttivo, può deliberare la nomina a Socio onorario, con consegna del distintivo sociale “honoris causa”, a coloro i quali si sono distinti per meriti particolari ed assai rilevanti verso l’informazione filatelica e la filatelia in genere. I soci onorari partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto né di elezione alle cariche sociali.
Articolo 5. ORGANI SOCIALI.
- Oltre all’Assemblea dei soci, organi dell’Usfi sono il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei probiviri.
- Il Consiglio Direttivo è composto di dieci membri, compreso il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri; il Collegio dei probiviri è composto di tre membri. Sette membri del Consiglio direttivo, fra i quali il Presidente, due membri del Collegio dei revisori dei conti e due membri del Collegio dei probiviri, sono scelti tra i soci iscritti negli elenchi dell’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti quali professionisti o pubblicisti; tre membri del Consiglio direttivo, un membro del Collegio dei revisori dei conti e un membro del Collegio dei probiviri sono scelti fra i Soci non iscritti in tali elenchi.
Articolo 6. ASSEMBLEA.
- Fanno parte dell’Assemblea tutti gli iscritti all’Usfi in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso e per gli eventuali DUE anni precedenti.
- L’Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, una volta all’anno, per l’esame dell’attività espletata e per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. La convocazione si effettua mediante avviso spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o per posta elettronica almeno trenta giorni prima della data prevista. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e stabilire il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa. Hanno diritto di voto in Assemblea soltanto i Soci in regola con le quote sociali.
- E’ fatto comunque assoluto divieto di deliberare di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale che si rendessero disponibili durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- L’Assemblea in prima convocazione è valida se raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto; trascorsa un’ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, si intende riunita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L’Assemblea è presieduta da un Socio nominato dell’Assemblea, assistito dal Segretario.
- Ogni socio ha diritto ad un voto.
- I voti vengono espressi per alzata di mano o per appello nominale; lo scrutinio segreto può essere richiesto per ogni voto che riguardi le singole persone.
- Il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei revisori dei conti e i componenti del Collegio dei probiviri in ogni caso sono eletti con votazione nominativa a scrutinio segreto.
- Sono ammesse deleghe, limitatamente a non più di tre per votante, nel rispetto della categoria di appartenenza del Socio delegato. Le votazioni sono sempre effettuate a maggioranza dei Soci intervenuti o regolarmente rappresentati.
- Le elezioni del Presidente, del Consiglio direttivo, dei Revisori dei conti e dei Probiviri si svolgono come segue:
- salvo gravi motivi di forza maggiore, le elezioni sono tenute ogni tre anni in coincidenza con l’Assemblea ordinaria;
- l’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie tre scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano dei tre per iscrizione all’Usfi esercita le funzioni di presidente del seggio; a parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita; durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti del seggio elettorale; il voto si esprime a scrutinio segreto mediante schede, all’uopo predisposte e differenziate per le due diverse categorie di soci:
- giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti
- altri soci.
- Tutti i Soci votano per il Presidente, il quale deve essere iscritto all’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti nell’elenco dei professionisti e pubblicisti;
- I Soci iscritti all’albo dell’Ordine professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti votano per sei consiglieri, per due revisore dei conti e per due proboviri scelti nel rispettivo elenco e gli altri Soci di cui ai punti b, c e d dell’articolo 3 del presente Statuto votano per tre consiglieri, per un revisore dei conti e per un proboviro, scelti fra i Soci non iscritti nell’elenco dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo dell’Ordine professionale.
- Qualora due o più Soci ottengano lo stesso numero di voti si intende eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione all’Unione ed in caso di uguale anzianità quello con maggiore anzianità di iscrizione ai relativi Albi professionali o, in subordine, il più anziano di età.
- Nel caso di contemporanea elezione a Presidente ed a consigliere o revisore dei conti o proboviro l’eletto viene informato immediatamente dal Presidente del seggio elettorale e deve esprimere la propria opzione, che viene inserita a verbale, prima della proclamazione ufficiale degli eletti.
- Il Presidente può convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci quando ne ravvisi l’opportunità ed ha l’obbligo di convocarla entro il tempo massimo di sei mesi quando ne sia stata fatta richiesta dal Consiglio direttivo o da un numero di Soci non inferiore al trenta per cento di quelli in regola con la quota sociale.
Articolo 7. CONSIGLIO DIRETTIVO.
- Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere ed amministrare l’Unione, osservando e facendo osservare lo Statuto, eventuali regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea, esamina il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea, ratifica ed applica le sanzioni proposte dal Collegio dei probiviri, viene sentito dal Presidente cui a maggioranza esprime parere sulle domande di iscrizione a Socio e sulle eventuali cancellazioni da Socio specificando per queste ultime i motivi. Procede alle periodiche revisioni degli iscritti, verificando la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Unione. Può emanare regolamenti particolari per disciplinare le varie attività dell’Unione. Vigila sull’attività degli iscritti nei confronti dell’Unione o degli altri Soci ed adotta i provvedimenti del caso.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Ad eccezione del Presidente, che non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi, i suoi componenti possono essere rieletti.
- Il Consiglio direttivo propone l’entità della quota sociale relativa all’anno successivo e la sottopone alla approvazione dell’Assemblea. La quota sociale è annua e l’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Vicepresidente deve essere scelto fra i consiglieri professionisti e pubblicisti.
- In caso di vacanza di posti del Consiglio direttivo e/o negli altri organi direttivi previsti dallo Statuto ivi subentra di diritto il Socio con identica qualifica – professionista o pubblicista o altro – che, in sede di elezioni, abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- Non comporta decadenza della carica il passaggio da una categoria all’altra.
- Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente stabilendo la data, il luogo e l’ordine del giorno.
- Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con l’intervento di almeno cinque membri.
- La presidenza spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Presidente è il rappresentante, a tutti gli effetti, dell’Usfi; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni per l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per la nuova elezione entro sei mesi.
- Il Segretario compila i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, che debbono essere firmati da lui e dal Presidente o dal Vicepresidente nei casi previsti, pubblica gli atti sociali, tiene il registro inventario dei beni mobili dell’Unione ed esplica le altre eventuali mansioni inerenti al suo incarico.
- Il Tesoriere ha in consegna la cassa ed i relativi documenti e libri contabili, che deve tenere aggiornati.
Articolo 8. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
- Il Collegio dei revisori dei conti ha tutte le attribuzioni devolute dalla legge civile ai revisori delle società commerciali; controlla la contabilità, verifica la cassa e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea in apposita relazione scritta. I tre membri eletti dai Soci nominano, nel loro ambito, un Presidente. I membri del Consiglio dei revisori dei conti possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.
Articolo 9. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
- Il Collegio dei probiviri, composto dai tre membri eletti dai Soci, nomina nel suo ambito un Presidente. Deve giudicare sulle vertenze tra i Soci e fra i soci e l’Associazione.
- Chiunque ricorra ad esso è, per questo, vincolato al giudizio che viene emesso, che è inappellabile e che deve essere motivato. Ogni decisione, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo, che provvederà alla notifica alle parti in causa, deve essere firmata dal Presidente del Collegio e controfirmata dal almeno uno dei membri.
- In caso di supposte violazioni del presente statuto o di comportamenti di un associato lesivi del prestigio dell’Associazione o comunque contrari ai fini propri della stessa, il Consiglio direttivo dovrà rimettere la questione al giudizio del Collegio dei Probiviri, il quale, ravvisata la responsabilità dell’associato, adotterà nei suoi confronti le medesime sanzioni comminabili dall’Ordine dei giornalisti i propri iscritti.
- I membri del Collegio dei probiviri possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.
Articolo 10. MODIFICA DELLO STATUTO.
- Eventuali variazioni al presente Statuto, richieste dai Soci o dal Consiglio direttivo e indicate in allegato all’ordine del giorno relativo, debbono essere approvate in Assemblea Straordinaria dalla metà più uno degli iscritti.
Articolo 11. SCIOGLIMENTO.
- Lo scioglimento dell’Unione avviene per deliberazione dell’Assemblea approvata almeno dai due terzi degli aventi diritto. L’Assemblea stessa stabilisce altresì l’impiego delle eventuali attività sociali, devolvendole ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Aggiornato ad Ottobre 2010.